Legge 11 marzo 1953, n. 87 - Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale.
Il Presidente della Corte dispone che entro due giorni dalla ricezione dell'atto esso sia notificato all'accusato.
Legge 11 marzo 1953, n. 87 - Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale.
costituzionale e notificato, entro il termine previsto dal comma precedente, al Presidente della Giunta regionale.
Legge 11 marzo 1953, n. 87 - Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale.
convocati i giudici ordinari aggregati e ordina che il decreto sia notificato all'accusato e al suo difensore.
Legge 11 marzo 1953, n. 87 - Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale.
costituzionale e notificato al Presidente del Consiglio dei Ministri entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto
Legge 11 marzo 1953, n. 87 - Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale.
e notificato, entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della legge, al Presidente della Giunta della Regione di cui s' impugna la legge
Legge 11 marzo 1953, n. 87 - Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale.
, mediante ricorso diretto alla Corte costituzionale e notificato al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Presidenti delle due Camere del Parlamento